Month: June 2014

Alcune riflessioni sul riciclaggio – introduzione

Si legge spesso che i Bitcoin possono prestarsi a riciclaggio per la loro natura ‘anonima’ e che quindi possono costituire un veicolo per tali crimini.
Alcune riflessioni:
1. Il sistema Bitcoin e’ pseudonimo e non anonimo.
2. L’utilizzo di pseudonimi congiunto alla tracciabilita’ dell’indirizzo IP permette con idonee tecniche investigative di ricostruire i movimenti.
3. I Bitcoin sono tracciabili nella blockchain.
4. I Bitcoin sono sequestrabili e confiscabili (v. Silk Road).
In aggiunta riteniamo che non vi sia la necessità di norme specifiche per sanzionare il riciclaggio attraverso i Bitcoin, visto l’approccio interpretativo a-sistemico.
L’articolo 648-bis del codice penale prevede:

648 bis: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

I Bitcoin sono beni, come definiti dal codice civile, ed anche se non lo fossero, rientrerebbero nel concetto di altre utilità, quindi l’attività di riciclaggio posta in essere attraverso i Bitcoin integra il reato, senza alcun vuoto legislativo.

Questione che resta aperta e da valutare e’ la normativa antiriciclaggio ed i presidi che possono essere introdotti e su cui stiamo riflettendo e studiando.

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CH: Il Consiglio federale pubblica il rapporto sulle monete virtuali come il Bitcoin

Il Consiglio federale pubblica il rapporto sulle monete virtuali come il Bitcoin

Berna, 25.06.2014 – In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sull’utilizzazione delle monete virtuali. Dato che le valute come il Bitcoin hanno un’importanza economica marginale e il contesto in cui vengono utilizzate non è privo di leggi, il Governo rinuncia a proporre nuove disposizioni legali. Ciononostante le autorità competenti e le organizzazioni dei consumatori devono mettere in guardia gli utenti dai rischi possibili relativi all’utilizzazione del Bitcoin.

Nel rapporto si spiega che attualmente le monete virtuali come il Bitcoin quali mezzi di pagamento non hanno pressoché valore economico e che, secondo il Consiglio federale, non lo avranno nemmeno in un prossimo futuro.  

Il rapporto mostra che, per gli utenti, le monete virtuali celano considerevoli rischi di perdite e di abusi, ma che ciononostante il contesto in cui vengono utilizzate non è privo di leggi. Di principio i contratti con monete virtuali sono attuabili e i reati possono essere puniti.   Determinati modelli aziendali basati su monete virtuali sottostanno alle leggi sui mercati finanziari e necessitano quindi di un assoggettamento alla vigilanza sui mercati finanziari. Il commercio a titolo professionale con monete virtuali e l’esercizio di piattaforme commerciali in Svizzera soggiacciono di principio alla legge contro il riciclaggio di denaro. Ciò comprende l’adempimento dell’obbligo di identificazione della controparte nonché l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto.

Sul piano internazionale non esiste pressoché nessuna procedura uniforme per quanto riguarda il trattamento di monete virtuali. Non esistono nemmeno standard internazionali. Di conseguenza anche le sfide poste da questo tipo di valuta vengono affrontate in diversi modi.

Dato che le monete virtuali rappresentano un fenomeno marginale e il contesto in cui vengono utilizzate non è privo di leggi, attualmente il Consiglio federale non vede alcuna necessità d’intervento sul piano legislativo. Per poter individuare precocemente un’eventuale necessità d’intervento, il Governo continua ad osservare lo sviluppo nel campo delle monete virtuali. Esso raccomanda alle autorità competenti e alle organizzazioni dei consumatori di mettere in guardia gli utenti dai rischi possibili relativi all’utilizzazione del Bitcoin.

Con il rapporto il Consiglio federale adempie due postulati trasmessi dal Consiglio nazionale rispettivamente il 2013 e il 2014. Il rapporto è stato allestito sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).