Month: January 2017

UAE – Regulatory Framework For Stored Values and Electronic Payment Systems

United Arab Emirates (UAE) published the Regulatory Framework For Stored Values and Electronic Payment Systems.

The rules about Virtual Currency are awesome:

Glossary:

Virtual currency means any type of digital unit used as a medium of exchange, a unit of account, or a form of stored value.
Virtual Currency (s) is not recognised by this REGULATION.
Exceptions are made to a digital unit that:
a) can be redeemed for goods, services, and discounts as part of a user loyalty or rewards program with the Issuer and;
b) cannot be converted into a fiat /virtual currency.

The draft enacts a very simple rule:

D.7.3. Provisions for Virtual Currencies.
All Virtual Currencies (and any transactions thereof) are prohibited.

I hope that UAE Central Bank could re-consider this approach that will exclude this innovative State from FinTech Revolution, even if it is questionable if this Regulatory Framework falls only on regulated entities.

http://www.centralbank.ae/en/pdf/notices/Regulatory-Framework-For-Stored-Values-And-Electronic-Payment-Systems-En.pdf

Riflessioni sui rischi dell’attività di Exchanger

COINLEX ha partecipato alla Consultazione promossa da parte del Dipartimento del Tesoro inviando le proprie considerazioni.

Di seguito un primo estratto:

L’attività degli Exchanger può, in astratto, assumere rischi e impatti diversi, a seconda della transazione:

  • Exchanger vende bitcoin contro strumenti tracciati (provenienza da altro operatore destinatario della normativa AML).
  • Exchanger vende bitcoin contro strumenti non tracciati (contanti).
  • Exchanger acquista bitcoin pagando con strumenti tracciati.
  • Exchanger acquista bitcoin pagando con strumenti non tracciati.

È indubbio come i vari casi presentino differenze che debbano essere necessariamente tenute in considerazione, anche perché ad oggi nessun Exchanger è purtroppo radicato in Italia.

La lettera gg) definisce i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale quali «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale» ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale. La nozione, data l’estrema eterogeneità e le infinite variazioni sul tema, deve essere semplice e diretta per evitare eventuali sovrapposizioni o ambiguità, proonendo una di modificarla in:

“gg) “Prestatori di servizi di Cambia valute virtuali” i fornitori la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali”

Gli scriventi sottolineano che l’inserimento delle parole “principale” e “professionale” nella definizione di “Cambia valute virtuali” sono essenziali al fine di:

  • distinguere gli Exchanger da qualsiasi altra attività nel settore bitcoin e nella tecnologia Blockchain, il cui modello di business primario non sia quello di convertire bitcoin da o verso valuta a corso legale ma piuttosto utilizza bitcoin e la blockchain per facilitare servizi come i marketplace e i commercianti che accettano bitcoin;
  • escludere le persone fisiche impegnate nella compravendita di bitcoin quali “investitori/speculatori” e che non sono ovviamente soggetti istituzionali che negoziano valute virtuali.