Month: July 2016

Commento alla Sentenza in Florida su AML e bitcoin.

Stefano Capaccioli

Il caso della Florida è un po’ particolare e va ripercorso per comprendere la Sentenza del giudice Teresa Pooler senza cadere in sensazionalismi o titoli da “click”.

Quando si parla di  bitcoin appare spesso questo sensazionalismo, con il risultato che la miscela di  notizie vere, di notizie verosimili, delle teoriche speculazioni mentali e (spesso) della scarsa, se non nulla, conoscenza dello strumento determina un’immensa confusione.

Procediamo con ordine, partendo dall’unico dato certo, la Sentenza [WBM].

Nel 2013 un Detective della Polizia di Miami Beach seguì un corso sulle Valute Virtuali e si è dichiara, poi, “intrigato” dalla possibilità di effettuare un’investigazione in tal senso (come da deposizione dello stesso Agente il 13 gennaio 2015).

A tal fine si collegò al sito  www.localbitcoins.com, individuando un venditore (Michell Abner Espinoza), senza che lo stesso abbia né precedenti né sia stato  indagato per altro.

Nel corso delle transazioni effettuate, l’Agente informava il venditore che avrebbe utilizzato i bitcoin per acquistare carte di credito rubate nel dark web, ma nessun coinvolgimento veniva provato in tal senso da parte  del venditore.

Dopo i primi due acquisti (500$ e 1.000$), l’Agente fissava un incontro per acquistare un controvalore di 30.000 $ di bitcoin e, in quell’occasione lo arrestava, contestando la violazione dello Statuto della Florida:

560.125 Unlicensed activity; penalties.

(1) A person may not engage in the business of a money services business or deferred presentment provider in this state unless the person is licensed or exempted from licensure under this chapter. A deferred presentment transaction conducted by a person not authorized to conduct such transaction under this chapter is void, and the unauthorized person has no right to collect, receive, or retain any principal, interest, or charges relating to such transaction. (…)
(5) A person who violates this section, if the violation involves:

(a) Currency or payment instruments exceeding $300 but less than $20,000 in any 12-month period, commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s.775.084.

Il Giudice motiva la Sentenza [WBM] ricostruendo, secondo la normativa della Florida, la definizione di money service business, definito dal 560.103(22)  dello Statuto della Florida:

 Money services business” means any person located in or doing business in this state, from this state, or into this state from locations outside this state or country who acts as a payment instrument seller, foreign currency exchanger, check casher, or money transmitter.

In definitiva  Espinoza non trasmetteva alcunché, ma stava vendendo bitcoin di sua proprietà (per un profitto di circa il 15% come emerge dall’istruttoria e dagli atti del processo) e quindi, per le definizioni contenute nello stesso articolo, tale comportamento non può essere attratto dalla normativa.

Il Giudice Teresa Pooler rappresenta detta situazione in maniera mirabile, sostenendo che:

The Florida Legislature may choose to adopt statutes regulating virtual currency in the future. At this time, however, attempting to fit the sale of Bitcoin into a statutory scheme regulating money services business is like fitting a square peg in a round hole.”

Per sgombrare il campo dagli equivoci, nella Sentenza non vi è la affermazione che il bitcoin non è denaro, bensì che il testo dello Statuto della Florida non consente di affermarlo, o meglio, che voler sostenere che la vendita di bitcoin sia money service business è come cercare di inserire una tessera quadrata in un buco tondo.

La Sentenza, assolvendo Espinoza anche dall’accusa di riciclaggio, afferma che

This court is unwilling to punish a man for selling his property to another, when his actions fall under a statute that is so vaguely written that even legal professionals have difficulty finding a singular meaning.

Di nuovo, le definizioni normative e regolatorie appaiono vaghe ed ambigue, definizioni che difficilmente si adattano as is al bitcoin, confermando la nostra tesi sulla definizione legale dei bitcoin.
Per completezza  anche un altro venditore fu indagato ed arrestato, Pascal Reid, che si dichiarò colpevole e patteggiò una pena a 90 giorni di carcere e di partecipare alla formazione delle forze dell’ordine in almeno 20 corsi d sulle valute virtuali (Plea Bargaining) [WBM].

Smart Contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile

 

Appena uscito su Ciberspazio e diritto (Mucchi Editore), vol. 17, n. 55 (1/2 – 2016), un mio articolo su:

Smart Contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile

Con il seguente indice

INDICE: 1. Introduzione. – 2. Contratti telematici. – 3. Blockchain e criptovalute. – 4. Inquadramento civilistico. – 5. Smart Contracts. – 5.1. Introduzione Giuridica. – 5.2. Parti Contrattuali. – 5.3. Livello di automazione. – 5.4. Livello di Separazione. – 6. Analisi. 6.1. – Casi particolari. – 7. Conclusioni (aperte).

 

  1. Introduzione

Uno degli argomenti più complicati del panorama FinTech  è costituito dagli smart contracts, materia che conduce a riflessioni e ragionamenti che si sovrappongono e che tendono a confondersi.

Gli smart contracts non corrispondono alla traduzione di “contratti intelligenti”, né tantomeno hanno alcun riferimento alla buzzword “smart”, che peraltro sta riempiendo gli scritti di molti commentatori (anche perché suona bene ed ha un significato positivo).

Per sgombrare il campo dagli equivoci, lo smart contract non è un contratto né si sostituisce al contratto in alcuna forma. (… continua)

Bitcoin: commento al Bilancio della società ORACLIZE Srl

 

Il Bilancio è visionabile su http://www.capaccioli.net/files/20151231-bilancio-oraclize.pdf

L’anno scorso è stata costituita la prima società con conferimento del capitale sociale in bitcoin da parte di Thomas Bertani,   

La società Oraclize Srl (visura) fu costituita (atto costitutivo) con il conferimento (perizia) di 45 bitcoin, che sono stati in parte utilizzati per l’attività.

La società, è attiva nel mondo delle criptovalute e degli Smart Contract, con l’obiettivo di creare un “oracolo” affidabile, dimostrabile ed onesto, attraverso innovazioni e soluzioni.

L’oracolo è strumento basilare per gli smart contract, in quanto il protocollo delle criptovalute ammette che l’algoritmo possa interrogare uno o più oracoli per eseguire una parte dello Smart Contract.

L’oracolo deve essere inteso in senso figurativo, vale a dire quale emittente di informazioni, espressione o enunciazione cattedratica e sentenziosa, che non ammette né concede alternativa alcuna, quindi vero per definizione.

L’oracolo può potenzialmente rispondere su qualsiasi evento e può essere strutturato anche come interrogazione ad un’unica fonte o a più fonti o può consistere nel consenso da parte di una rete determinata di peer o di motori computazionali di conoscenza quali WolframAlpha

Al momento di chiusura del bilancio di esercizio  e quindi rappresentati nel bilancio di esercizio.

Con l’assistenza del commercialista Stefano Capaccioli, fondatore di Coinlex e di Assob.it, sono stati esposti i principi ed i criteri di valutazione e rappresentazione: nessun principio contabile, nazionale o internazionale, tratta tale argomento, che deve essere risolto applicando i principi generali.

Innanzitutto, i bitcoin vanno collocati nell’attivo dello Stato Patrimoniale avendo un valore e non potendo essere considerati quali costi. Solo in Spagna e in Finlandia gli organismi deputati ai principi contabili nazionali hanno effettuato indicazioni, se pur contrastanti e per alcuni versi non condivisibili.

La tecnica contabile di rappresentazione di un attivo nel bilancio conduce a scegliere i criteri di valutazione che si collocano tra due estremi:

  1. principio di prudenza e di misurabilità, che ha la sua manifestazione nel principio del minore tra il costo ed il presunto valore di realizzo
  2. principio di rappresentazione fedele, che ha la sua manifestazione sul “fair value”, valore corrente.

Questi due principi devono essere adeguatamente valutati, anche alla luce della prevalenza della sostanza sulla forma.

I principi contabili nazionali e internazionali non prevedono le criptovalute che non rientrano in alcuna categoria, con unica soluzione l’analisi a livello di società basandosi sull’utilizzo che viene fatto. Detto tipo di soluzione è già stato adottato, pur se con alcune particolarità, similmente ai principi OIC 7 (certificati verdi) e OIC 8 (quote di emissione di gas a effetto serra).

L’utilizzo dei bitcoin come strumento finanziario porta l’applicabilità dell’art. 2426, al punto 9:

le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi“.


Il codice civile non definisce né il “valore desumibile dall’andamento del mercato” né la metodologia applicativa per il calcolo del costo.

Il valore del mercato porta ad un ulteriore difficoltà, dato che non esiste un a rilevazione ufficiale né tantomeno una valutazione condivisa del bitcoin. Ad esempio su bitcoinaverage si può vedere tali differenze.

 Il valore di mercato non è quindi univoco per l’assenza di un sistema di rilevazione ufficiale e con conseguente rilevazione in ogni singolo mercato: ciò comporta  la necessità di elezione del mercato di riferimento.

I rischi connessi alle criptovalute tra cui la possibile “non liquidabilità” comporta la necessità di indicare in Nota Integrativa il valore della chiusura di esercizio e le variazioni successive per permettere al lettore del Bilancio di comprendere il valore desumibile dall’andamento del mercato.

La valutazione al 31.12.2015 di un bitcoin per il mercato prescelto (www.therocktrading.com) era di euro 402,55 con una plusvalenza latente non realizzata di euro 180,33 a bitcoin.

Il bilancio della società Oraclize Srl per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 presenta un’ulteriore particolarità: grazie alla trasparenza della blockchain, tutti possono avere assoluta evidenza controllando l’indirizzo 17Pmk7rGGXKopNfF8boxyBxyKowEB2tocP e la sua consistenza alla chiusura dell’esercizio.

Stefano Capaccioli

 

Bilancio di Oraclize 31/12/2015

Bilancio di Esercizio della società Oraclize Srl a socio unico

La società è una start up innovativa iscritta nell’apposito registro e presenta il primo bilancio in cui sono contabilizzati bitcoin.

Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014
Stato patrimoniale
    Attivo
        C) Attivo circolante
            III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
                Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9.816 0
            IV – Disponibilità liquide
                Totale disponibilità liquide 79 0
            Totale attivo circolante (C) 9.895 0
        Totale attivo 9.895 0
    Passivo
        A) Patrimonio netto
            I – Capitale 10.000 0
            IX – Utile (perdita) dell’esercizio
                Utile (perdita) dell’esercizio (1.614) 0
                Utile (perdita) residua (1.614) 0
            Totale patrimonio netto 8.386 0
        D) Debiti
            esigibili entro l’esercizio successivo 1.509 0
            Totale debiti 1.509 0
        Totale passivo 9.895 0

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
    A) Valore della produzione:
        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 80 0
        Totale valore della produzione 80 0
    B) Costi della produzione:
        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69 0
        7) per servizi 1.375 0
        8) per godimento di beni di terzi 1.099 0
        14) oneri diversi di gestione 41 0
        Totale costi della produzione 2.584 0
    Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) (2.504) 0
    C) Proventi e oneri finanziari:
        17-bis) utili e perdite su cambi 890 0
        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 + – 17-bis) 890 0
    Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D + – E) (1.614) 0
    23) Utile (perdita) dell’esercizio (1.614) 0

 


 

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

Signori Soci

Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

 

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

– la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

– i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

– i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

– gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il principio della competenza;

– per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;

– gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

– ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

– ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

– la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;

– non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

– la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

– ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

– non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

– la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1)    non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2)    non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata).

 

ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge prevalentemente l’attività di gestione e creazione di algoritmi per la gestione di Oracoli nonché la prestazione di servizi e consulenza per attività svolte su blockchain e Smart Contract.

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la società.

 

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I principi contabili (sia nazionali sia internazionali) non contengono alcuna indicazione per la indicazione e valutazione in Bilancio dei bitcoin.

Un quadro di riferimento per i principi contabili indicando un approccio pragmatico con l’applicazione per analogia quali principi contabili nazionali  l’OIC 8 e OIC 7, pur avendo natura diversa si rinviene nel libro di S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Giuffré 2015.

Il possesso a fine anno da parte di un’entità di bitcoin porta alla necessaria domanda di come rappresentarli in contabilità e nel bilancio di esercizio.

La collocazione nell’attivo di Stato Patrimoniale è strettamente collegata al principio di prevalenza di sostanza sulla forma (non possono essere considerati costo).

Se consideriamo le criptovalute secondo i modelli usuali, cercando di individuare la categoria seguendo gli schemi di cui ai principi contabili internazionali giungiamo a una non conclusione da un punto di vista oggettivo.

A dimostrazione, seguendo l’approccio “oggettivo:

(1) le criptovalute non possono essere considerate disponibilità liquide o equivalenti di cui allo IAS 7.7, dato che il principio enunciato consiste nel fatto che le disponibilità liquide sono soggette ad un rischio insignificante di variazione di valore e devono essere prontamente convertibili in un ammontare noto di moneta, elementi che le criptovalute non possiedono in relazione alle variazioni di valore nonché al continuo rischio di non liquidabilità dato che i mercati su cui sono quotati non sono regolamentati.

(2) Le criptovalute non possono essere considerate attività finanziarie dato che non vi è alcuna controparte e un’attività in criptovalute non è correlata a una corrispondente passività per un’altra entità. Nello specifico, poi, le condizioni necessarie per essere considerate un attività finanziaria (IAS 39.14  e IAS 32.11) non sono soddisfatte.

(3) Le criptovalute non possono essere considerate quali rimanenze poiché non sono detenute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività (IAS 2.6) e non hanno il requisito della materialità.

(4) Le criptovalute non possono infine essere considerate quale attività immateriale in conformità allo IAS 38 dato che, pur integrando le prime due condizioni (identificabilità e controllo da parte dall’entità), manca la terza condizione, dato che l’attività non è in grado in sé stessa di generare un beneficio futuro se non quello della sua vendita. Lo IAS 38.17 indica che l’attività debba generare ricavi, minori costi o altri benefici che risultano dall’utilizzo della risorsa da parte dell’impresa, mentre la criptovaluta può dare come beneficio solamente l’incasso della sua vendita o i beni e servizi ricevuti in cambio.

L’approccio oggettivo in tale campo mostra i propri limiti, scontrandosi con l’obiettivo di bilancio di rappresentare un quadro fedele della realtà aziendale.

La ricerca di inquadramento oggettivo contrasta con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Riteniamo applicabile la necessità prevista dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori“:

10. In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:

(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e

(b) attendibile, in modo che il bilancio:

(i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

(ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;

(iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;

(iv) sia prudente; e

(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

11.  Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:

 (a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e

 (b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico.

12. Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.

Occorre quindi definire e sviluppar un principio contabile, dovendo scegliere criteri valutativi e le informazioni da fornire in Nota Integrativa.

L’assenza di qualsivoglia indicazione ufficiale e della scarsissima dottrina sull’argomento comporta la necessità di partire dalle basi.

La natura delle criptovalute e dei bitcoin assume rilievo per le caratteristiche proprie che ai fini della valutazione sono:

(1) non è emesso né garantito da alcun ente centrale e non ha valore intrinseco e la regolamentazione è determinata da un algoritmo;

(2) la valutazione è basata su domanda e offerta, permettendo utilizzo per scopi speculativi e riserva di valore;

(3) le transazioni sono irreversibili, registrate su un registro pubblico;

(4) sono utilizzati quale mezzo di scambio nell’operatività aziendale.

I rischi sono evidenti, come del resto le variazioni di valore.

Preliminarmente le criptovalute sono sicuramente parte dell’attivo di bilancio, che sulla base della classificazione dei principi contabili internazionali sono definite:

(1) una risorsa controllata dall’entità,

(2) come risultato di un evento passato ,

(3) da cui sono attesi benefici economici futuri affluiranno all’entità.

Il bitcoin può essere definito quale:

– Rappresentazione Digitale Di Valore: Rappresentazione di una quantità non emessa da autorità (centrale o pubblica), non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita, immagazzinata o commercializzata elettronicamente.

– Decentralizzato:  Sistema basato sull’assenza di un emittente, di un amministratore ovvero di un gruppo di controllo e su filosofia “open source”

– Costruito sul peer-to-peer: Rete che non possiede nodi gerarchizzati sotto forma di client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti che possono fungere sia da client che da server verso gli altri nodi della rete ed ognuno in grado di avviare ovvero completare una transazione.

– Basato su una blockchain condivisa: Registro distribuito incrementale delle transazioni, liberamente accessibile e basato sul consenso decentralizzato.

– Trasferimento è basato sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un Algoritmo Open Source: Programma informatico aperto e pubblico che contiene un numero determinato e finito di istruzioni per la realizzazione del sistema.

Detta definizione tecnica aiuta nella comprensione, ma non è decisivo dato che i bitcoin sono assimilabili a moneta, valuta, titoli, diritti di baratto, sistema di pagamento, commodity e merce.

Fino a che la dogmatica non crei una nuova classificazione, si può solo usare un atteggiamento pragmatico volto ad individuare le caratteristiche rilevanti e interpretarlo in tale maniera.

La tecnica contabile di rappresentazione e le informazioni da fornire devono seguire dei criteri di valutazione, scontrandosi le due tendenze:

(1) Principio di prudenza e di misurabilità, che ha la sua manifestazione nel principio del minore tra il costo ed il presunto valore di realizzo

(2) Principio di rappresentazione fedele, che ha la sua manifestazione sul “fair value“.

Le caratteristiche del bitcoin e gli utilizzi che ne vengono fatti nell’impresa portano alla definizione dei criteri contabili, senza giungere a conclusione.

Il principio di prudenza sarà rilevante per le imprese che riterranno prevalenti l’affidabilità delle rilevazioni, la necessità di dati prospettici che siano misurabili con un elevato grado di affidabilità, sottolineando più il costo di acquisizione o di produzione dei bitcoin piuttosto che le aspettative di cessione senza tener conto di utili non realizzati.

Il principio di rappresentazione fedele sarà invece preferito dalle imprese per comunicare le aspettative future, concentrandosi sulla sostanza economica del bitcoin ed il fatto che la storicità della valutazione dei bitcoin non ha alcuna validità informativa per il futuro.

Ciò comporta la discesa a livello di entità per la definizione dei propri criteri di valutazione, analizzandone l’attività svolta e le finalità per le quali detiene criptovalute.

I principali attori possono essere:

1. Commercianti di criptovalute, la cui attività principale consiste nell’acquisto e vendita delle stesse.

2. Exchanger di criptovalute, la cui attività principale consiste nel cambiare criptovalute in moneta a corso legale e che detengono criptovalute in garanzia o in conto deposito.

3. Utilizzatori di criptovalute, la cui attività collegata alle criptovalute è la sola accettazione in pagamento.

4. Processori di pagamento, la cui attività è accettare criptovalute per convertirle immediatamente in moneta a corso legale.

5. Miners, la cui attività è la prestazione di servizi per la rete remunerata con emissione di nuova criptovaluta.

La profilazione delle attività teoriche che possono possedere criptovalute è funzionale con le finalità del possesso delle criptovalute.

Le due finalità per le quali un’entità possiede criptovalute sono:

– investimento al fine di guadagnare rendimenti sotto forma di futuri aumenti del valore delle criptovalute;

– l’obiettivo di rivenderli per un profitto nel corso della loro attività.

Lo scopo del bilancio ai fini IAS/IFRS è previsto nello IAS1.9 “Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico.”. Continuando nei principi, i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità, intendendo come attendibile la rappresentazione fedele degli effetti delle operazioni, degli altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e dei criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti.

Le criptovalute detenute quali investimento possono essere rappresentate ai sensi dello IAS 32 quali attività finanziarie, con valutazione a norma dell’IFRS 9. La rilevazione iniziale, a norma dell’IFRS 9 (IAS 39.43), deve essere effettuata al fair value alla data di acquisizione. Ad ogni fine anno, le criptovalute saranno poi rideterminate in bilancio al loro fair value alla data di chiusura dell’esercizio. Ciò significa che al termine di ogni periodo di rendicontazione finanziaria, le criptovalute si rifletteranno nella situazione patrimoniale – economica – finanziaria al fair value e gli eventuali aumenti o diminuzioni del valore rispetto alla prima iscrizione saranno riconosciuti come utili o perdite nel Conto Economico.

In caso di rivendita di criptovalute, l’utile (perdita) rilevato sulla cessione sarà costituito dalla differenza rispetto all’ultimo fair value indicato sullo Stato Patrimoniale.

Le criptovalute detenute per la rivendita, dovrebbero seguire la natura dell’attività dell’entità tale per cui è possibile suggerire che i commercianti, gli exchanger ed i minatori dovrebbero considerarli quali magazzino, mentre gli utilizzatori o gestori di sistemi di pagamento quali attività finanziarie (vedi sopra), vista la sostanziale equiparazione a strumenti di pagamento.

Le valutazioni di magazzino sono previste dallo IAS 2 che definisce come le rimanenze siano beni:

a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività;

b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o

c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

Lo IAS 2 definisce i costi come “tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali“. Usando questa definizione, un miner dovrebbe registrare le sue scorte di criptovalute al costo della loro estrazione nonché di eventuali costi di energia elettrica e di altri costi di produzione. I rivenditori e gli exchanger dovrebbero utilizzare il costo di acquisto quale valore di carico. A fine anno, le criptovalute in carico dovranno essere riparametrate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo (quindi al prezzo di mercato), con la conseguenza che l’utile (o perdita) si manifesti esclusivamente con la vendita a terzi.

I Principi Contabili interni non trattano le criptovalute, ma è possibile attingere alle ultime evoluzioni derivanti dalla pubblicazione dei principi OIC 7, dedicato alla contabilizzazione dei certificati verdi, e OIC 8, relativo al trattamento in bilancio delle quote di emissione di gas a effetto serra.

Tali due principi distinguono la prospettiva dei produttori/importatori dalle società trading.

Per quest’ultime, la cui attività consiste nell’acquisto di detti certificati allo scopo di rivenderli sul mercato, viene stabilito che rilevano l’acquisto e la vendita di certificati tramite contabilizzazione dei relativi costi e ricavi a Conto Economico, come parte della loro attività caratteristica d’impresa, a fronte della rilevazione, rispettivamente, di debiti verso fornitori e crediti verso clienti nello Stato Patrimoniale.

I certificati che a fine esercizio si trovano ancora nella disponibilità della società trader assumono rilievo quali rimanenze di magazzino con valutazione in base a quanto stabilito dal principio contabile OIC 13, “Le rimanenze di magazzino”. Gli OIC 7 e 8 segnalano che il criterio di valutazione più adatto dal punto di vista tecnico è il costo specifico, che attribuisce ai singoli certificati i costi specificamente sostenuti, pur ammettendo i metodi LIFO, FIFO o del costo medio ponderato. Ciò in relazione al fatto che i certificati hanno la natura di beni fungibili, ancorché raccomandato di utilizzare criteri diversi dal costo specifico solo qualora si abbiano volumi rilevanti di negoziazione ed elevata rotazione.

La distinzione fatta per i Principi Contabili Internazionali assume rilievo anche per le entità che redigono i bilanci a norma dei principi interni.

Quindi i commercianti, exchangers e miners, potranno considerare le criptovalute quali magazzino, mentre le altre attività, equiparandosi a attività finanziaria (i certificati di cui all’OIC 7 e 8 hanno natura profondamente diversa derivando da obblighi di legge), potranno essere indicati in bilancio quale Attivo circolante, “Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella voce C) III 6) “Altri titoli”.

Nel documento OIC n. 20 del 16.09.2005 vengono enucleati i principi per la valutazione dei “titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni” che devono invece essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Anche in questo caso le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le avevano causate.

Il legislatore disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni nell’art. 2426, al punto 9, che così recita: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione” con costo calcolato a norma del punto 10: “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito“.

Il codice civile non definisce né il “valore desumibile dall’andamento del mercato” né la metodologia applicativa per il calcolo del costo. Per il valore di mercato, visti i rischi indicati precedentemente in merito alla possibile non liquidabilità, occorrerà prendere il valore della chiusura di esercizio ed indicare in Nota Integrativa le variazioni successive. Ciò in relazione del fatto che un vero e proprio mercato non c’è, tale per cui l’andamento del mercato richiesto dalla norma deve essere letto alla luce dei principi di prudenza e competenza.

L’Exchanger utilizzato è stato Bitcoin.de in fase di costituzione e  TheRockTrading (https://www.therocktrading.com/) per l’operatività tale per cui le valutazioni sono riferite a quel mercato.

Un primo problema del bitcoin è l’assenza di un sistema di rilevazione ufficiale ma la rilevazione in ogni singolo mercato con possibilità di arbitraggio.

Ogni mercato risponde alla sua logica, alla sua liquidità, alla sua domanda e offerta con l’unica uniformità derivante dal valore scambiato, il bitcoin.

Alcuni siti internet forniscono quotazioni ufficiose di mercato, facendo medie sulla quali però non esiste consenso visto che vengono standardizzate le quotazioni dei singoli mercati senza che questo comporti condivisione.

Le valutazioni restano quindi legate al mercato su cui vengono scambiati i bitcoin, valutazioni che però possono non essere significative per l’estrema variabilità anche all’interno dello stesso giorno (es. BitStamp in USD).

Immagine all’indirizzo http://imgur.com/Ms3PCdg

Ad esempio la valutazione (presa dal sito www.bitcoinavarage.com).

Data for USD and EUR weighted average (2016-03-07)

exchange Vol. % volume ฿ last price   exchange volume % volume ฿ last price
Bitfinex 25.98% 14,306.94 410.40 $ Kraken 53.19% 8,849.41 373.10 €
OKCoin.com 19.22% 10,585.77 410.76 $ Gatecoin 28.94% 4,815.47 374.07 €
Coinbase 13.00% 7,160.49 408.91 $ Bitcoin.de 3.55% 589.81 374.51 €
BTC-e 12.64% 6,961.83 411.99 $ Coinbase 3.53% 587.20 373.05 €
Bitstamp 9.49% 5,227.37 410.49 $ Bitonic 1.86% 310.06 371.54 €
Gatecoin 5.85% 3,220.95 411.67 $ Hitbtc 1.69% 281.34 395.37 €
itBit 5.43% 2,987.94 410.50 $ BTCGreece 1.68% 280.28 392.92 €
CEX.IO 4.01% 2,209.39 416.20 $ Paymium 1.42% 235.91 373.50 €
Kraken 2.36% 1,301.77 408.49 $ Rock Trading 1.28% 213.69 372.42 €
LocalBitcoins 1.64% 905.13 477.12 $ itBit 1.24% 207.04 374.12 €
Loyalbit 0.15% 80.05 407.59 $ LocalBitcoins 0.61% 101.08 378.81 €
Independent Reserve 0.09% 47.48 416.16 $ Coinmate 0.60% 99.07 373.85 €
QuadrigaCX 0.06% 32.05 414.00 $ BTC-e 0.23% 37.48 376.00 €
Rock Trading 0.05% 26.62 409.36 $ CleverCoin 0.13% 22.22 378.93 €
Bitex.la 0.03% 14.37 405.26 $ BitBay 0.03% 4.43 372.00 €
BitKonan < 0.01% 0.03 409.00 $ Bittylicious 0.02% 3.07 405.72 €
BitQuick < 0.01% 0.80 452.07 $ CCEDK < 0.01% 0.00 414.50 €
CampBX < 0.01% 1.21 408.00 $
Hitbtc < 0.01% 2.67 418.01 $

Come è di immediata intuizione i dati assumeranno certezza nell’unità di conto euro solo nel momento in cui vi è la manifestazione numeraria nella moneta di conto.

Il prezzo è instabile anche se standardizzato ed anche la variazione giornaliera è elevata rendendo difficile l’indicazione di un valore di riferimento.

Vi sono vari siti che forniscono informazioni in merito ai prezzi e alle variazioni.

Per informazioni si rimanda a siti specifici quali www.bitcoincharts.com e www.blockchain.info.

(Immagine delle quotazioni su http://imgur.com/sHJF7Na)

La società utilizzo i bitcoin nell’esercizio della propria attività, costituendo per la stessa un mezzo di pagamento e di scambio semplice.

Tale definizione, pur essendo un termine pre giuridico e pre contabile, risponde alla Sentenza C-264/14 del 22.10.2015 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

A tal fine la società ritiene la valutazione in forma prudenziale al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. 

Conversione dei valori in moneta estera

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

 

Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Informazioni sulle altre voci dell’attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 9.816 9.816
Disponibilità liquide 0 79 79

 

La società alla data del 31.12.2015 ha in possesso 44,17302828 bitcoin in carico a euro 222,22 euro l’uno.

Le variazioni nel corso del 2015 del bitcoin sono riportate nel grafico seguente (immagine sottostante su http://imgur.com/bERj0sm).

La trasparenza della blockchain porta ad avere la assoluta certezza del saldo al 31.12.2015, dato che è di assoluta evidenza controllando l’indirizzo 17Pmk7rGGXKopNfF8boxyBxyKowEB2tocP e la sua consistenza alla chiusura dell’esercizio. (immagine sottostante su http://imgur.com/uw7kFa6 )

In tale caso la mera analisi della blockchain (anche attraverso siti di terzi quale www.blockchain.info) permette la semplice ed immediata verifica della consistenza.

La valutazione al 31.12.2015 di un bitcoin per il mercato prescelto (www.therocktrading.com) era di euro 402,55 con una plusvalenza latente non realizzata di euro 180,33 a bitcoin non ceduto.

Nel corso del 2016 le quotazioni non sono mai scese sotto la soglia di euro 222,22, tale per cui la valutazione è prudente.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La società è stata costituita in data 24.03.2015 con conferimento di 45 bitcoin, giusta Perizia di Stima del Dott. Stefano Capaccioli.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l’esercizio
Debiti 0 1.509 1.509 1.509

Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, l’Amministratore Unico propone di rinviare la perdita a nuovo.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

San Pietro In Cariano VR                                     L’Organo Amministrativo

Thomas BERTANI

Click to access 20151231-bilancio-oraclize.pdf

 

Bitcoin e antiriciclaggio, i primi passi dell’Europa per un quadro legislativo

Stefano Capaccioli

La Commissione europea ha iniziato una riflessione per migliorare gli interventi di contrasto al terrorismo, di riciclaggio e di evasione fiscale, attraverso una modifica della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio). In tali interventi di modifica, la Commissione ha affrontato il tema delle le valute virtuali e degli exchanger (fornitori di servizi di scambio tra le valute virtuali e valute fiat), coerentemente alla Risoluzione sulle valute virtuali approvata il 25 maggio 2016 in Parlamento Europeo. (…)

Continua su http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/07/08/bitcoin-e-antiriciclaggio-i-primi-passi-delleuropa-per-un-quadro-legislativo/

Bitcoin & AML: Proposal of the European Commission.

The European Commission has published on 05.07.2016 the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC.

The proposal was discussed during the first part of 2016, with stakeholders and European Commission Institutions and contains a definition of virtual currencies and the prevision of some entities as obliged to the AML rules.

The analysis leads to identify some qualified actors as relevant for the AML procedure to trace and identify the point of contact between fiat and virtual currencies.

The proportionality and the search to avoid stifling innovation motivated the European Commission in proposing to amend Directive 2015/849 obliging providers of exchange services between virtual currencies and fiat currencies (currencies declared to be legal tender) as well as custodian wallet providers for virtual currencies to AML provisions.

The Exchangers are clearly defined – new letter (g) in in point (3) of Article 2(1) – as providers engaged primarily and professionally in exchange services between virtual currencies and fiat currencies.

The providers obliged are the actors that act primarily (that means as relevant activity) and professionally (that means with an organization) in exchanging virtual currencies as trader.

Under this perspective and basing on the analysis of ECB Virtual currency schemes – a further analysis, the difference between providers is:

7) Exchanges offer trading services to users by quoting the exchange rates by which the exchange will buy/sell virtual currency against the main currencies (US dollar, renmimbi, yen, euro) or against other virtual currencies. These actors, most of them non-financial companies, can be either issuer-affiliated or a third party. They generally accept a wide range of payment options, including cash, credit transfers and payments with other virtual currencies. Moreover, some exchanges also provide statistics (e.g. volumes traded and volatility), act as wallet providers and offer (immediate) conversion services for merchants who accept VCS as an alternative payment method.

8) Trading platforms function as marketplaces, bringing together buyers and sellers of virtual currencies by providing them with a platform on which they can offer and bid among themselves. In contrast to exchanges, however, the trading platforms do not engage in the buying and selling themselves. Some trading platforms, such as http://www.localbitcoins.com, give their customers the option of locating potential customers nearby.

The proposal takes into consideration that the financial privacy could be exposed at high risks with user identification, because wallets and transaction are public by default, with anybody that can easily access to these data without any restrictions.

In fact, in the explanatory note the Commission highlights that:

The inclusion of virtual exchange platforms and custodian wallet providers will not entirely address the issue of anonymity attached to virtual currency transactions, as a large part of the virtual currency environment will remain anonymous because users can also transact without exchange platforms or custodian wallet providers”.

The whereas considers that To combat the risks related to the anonymity, national Financial Intelligence Units (FIUs) should be able to associate virtual currency addresses to the identity of the owner of virtual currencies.

The amendment considers also the possibility to allow users to self-declare to designated authorities on a voluntary basis should be further assessed.

In this way exchangers are obliged entities under AML Directive, but to complete the regulation, exchangers must be licensed under national law.

The same rule applies to “(h) wallet providers offering custodial services of credentials necessary to access virtual currencies.”.

The  proposal defines virtual currency with an amendment to Article 3 adding a point (18).

“(18) ‘virtual currencies’ means a digital representation of value that is neither issued by a central bank or a public authority, nor necessarily attached to a fiat currency, but is accepted by natural or legal persons as a means of payment and can be transferred, stored or traded electronically.”.

This definition takes into consideration the Judgment C-264/14 of ECJ that considers bitcoin as simple mean of payment.

The European Commission set in in the  Article 47, paragraph 1 the need for a license for the entity obliged, clarifying that exchangers and custodian wallet providers are activities NOT covered by any European Directive, because failing that it is not needed the modification with this text:

“47(1). Member States shall ensure that providers of exchanging services between virtual currencies and fiat currencies, custodian wallet providers, currency exchange and cheque cashing offices, and trust or company service providers are licensed or registered, and that providers of gambling services are regulated.”

Last modification for bitcoin and cryptocurrencies is the addition of a second paragraph in the art. 65:

“The report shall be accompanied, if necessary, by appropriate proposals, including, where appropriate, with respect to virtual currencies, empowerments to set-up and maintain a central database registering users’ identities and wallet addresses accessible to FIUs, as well as self-declaration forms for the use of virtual currency users”.

The proposal comes after the Resolution of the European Parliament of 25.05.2016 that asked to include exchangers as obliged entities under AML

Baldassarre (AL) lancia l’intergruppo parlamentare per le Criptovalute

On. Marco Baldassarre:

“Le criptovalute e la tecnologia blockchain che sta alla base della loro creazione stanno diventando, giorno dopo giorno, un fenomeno che tocca la quotidianità di un sempre maggior numero di persone. La più nota è il Bitcoin ma sono oltre 650 le tipologie esistenti di criptovalute che sono utilizzati nel mondo, e consentono ogni giorno di effettuare oltre 10 milioni di transazioni senza passare per lebanche. Per questo motivo abbiamo pensato di dare vita ad un intergruppo parlamentare allo scopo di studiare, approfondire e mettere in campo azioni e iniziative che permettano di esplorare la cultura delle criptovalute e al tempo stesso, non far trovare il legislatore impreparato per possibili e futuri interventi legislativi su questa materia”

Notizia da: http://www.agenparl.com/banche-marco-baldassarre-al-lancia-lintergruppo-parlamentare-le-criptovalute/