Month: March 2018

Antiriciclaggio e compravendita di immobile con pagamento del prezzo in bitcoin: mio commento su SocietàPiù di Giuffré.

Il Notariato ha pubblicato il Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B relativamente alla compravendita di immobile con pagamento del prezzo, seppur determinato in euro, regolato in bitcoin chiedendo se tale operazione violi le norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007) nonché quelle in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento (art. 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006).

Una visitazione critica sintetica su: https://societapiu.it/articoli/autorit-e-prassi/antiriciclaggio-e-compravendita-di-immobile-con-pagamento-del-prezzo

Banca d’Italia – Avvertenze sui rischi delle Valute Virtuali di EBA, ESMA e EIOPA.

Banca d’Italia, sin dal gennaio 2015, ha informato i consumatori e gli intermediari sui possibili rischi connessi con le valute virtuali (Avvertenze 2015).

Con Comunicato del 19 Marzo 2018, la Banca d’Italia condivide e pubblica sul proprio sito web le avvertenze che l’Autorità bancaria europea (EBA), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) hanno emesso per i consumatori sui rischi delle valute virtuali. (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/joint_esas_warning_on_virtual_currencies_it.pdf).

Le tre Autorità avvertono i consumatori del fatto che le valute virtuali possono essere estremamente rischiose e sono di solito altamente speculative. Chi acquista valute virtuali deve essere consapevole che vi è un alto rischio di perdere una parte consistente, o persino la totalità, del denaro investito. L’acquisto di valute virtuali o di prodotti finanziari che forniscono un’esposizione diretta a tali valute comporta una serie di rischi, tra i quali:
– rischio di volatilità estrema e di bolla speculativa – la maggior parte delle valute virtuali è soggetta a un’estrema volatilità dei prezzi e ha evidenziato chiari segnali di una bolla dei prezzi. Chi decide di acquistare valute virtuali o prodotti finanziari aventi queste valute come sottostante dev’essere consapevole che può perdere una parte significativa, o persino la totalità, del denaro investito.
– Assenza di protezione – nonostante i requisiti dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio, che entreranno in vigore nel 2018 e che saranno applicabili ai fornitori di portafogli e alle piattaforme di negoziazione delle valute virtuali, queste ultime rimangono non regolamentate ai sensi del diritto dell’Unione. Analogamente, neppure le piattaforme su cui le valute virtuali sono negoziate e i portafogli digitali usati per detenere, conservare e trasferire le valute virtuali sono regolamentati ai sensi del diritto dell’UE. Ciò significa che, chi acquista o vende valute virtuali, non beneficia delle garanzie e delle salvaguardie associate ai servizi finanziari regolamentati. Per esempio, se una piattaforma di negoziazione di valute virtuali o un fornitore di portafogli digitali fallisce, cessa l’attività, subisce un attacco informatico, è accusato di appropriazione indebita di fondi o è soggetto a confisca dei beni in seguito ad azioni di contrasto, la legislazione dell’UE non offre alcuna specifica tutela giuridica che protegga il consumatore dalle perdite o alcuna garanzia che possa riavere accesso alle valute virtuali che possiede. Questi rischi si sono già manifestati in numerose occasioni in diverse parti del mondo.
– Assenza di opzioni di uscita – chi acquista valute virtuali rischia di non riuscire a venderle o a scambiarle con valute tradizionali, come l’euro, per un lungo periodo di tempo, e potrebbe quindi subire perdite nel processo.
– Mancanza di trasparenza sui prezzi – la formazione dei prezzi delle valute virtuali spesso manca di trasparenza. Sussiste pertanto un rischio considerevole che chi acquista o vende valute virtuali non riceva un prezzo equo e accurato.
– Interruzioni delle operazioni – alcune piattaforme di negoziazione di valute virtuali hanno sofferto di gravi problemi operativi, come la sospensione delle contrattazioni. Durante queste interruzioni i consumatori non hanno potuto acquistare e vendere valute virtuali nel momento in cui lo desideravano e hanno subito perdite dovute alle fluttuazioni dei prezzi delle valute virtuali detenute nel periodo dell’interruzione.
– Informazioni fuorvianti – le informazioni divulgate ai consumatori che desiderano acquistare valute virtuali, laddove vengano fornite, sono il più delle volte incomplete, di difficile comprensione, non comunicano correttamente i rischi delle valute virtuali e potrebbero quindi essere fuorvianti.
– Inidoneità delle valute virtuali per la maggior parte degli scopi, tra cui la pianificazione d’investimenti o previdenziale – l’elevata volatilità delle valute virtuali, l’incertezza sul loro futuro e l’inaffidabilità delle piattaforme di negoziazione e dei fornitori di portafogli rende le valute virtuali inadatte per la maggior parte dei consumatori, inclusi quelli con un orizzonte d’investimento di breve periodo, e specialmente per coloro che perseguono obiettivi di lungo periodo come risparmiare per la pensione.

Chi decide di acquistare valute virtuali o prodotti finanziari che forniscono un’esposizione diretta a tali valute dovrebbe comprendere perfettamente le loro caratteristiche e i rischi a cui si espone. Non si dovrebbe investire denaro che non ci si può permettere di perdere. Il consumatore dovrebbe assicurarsi di adottare precauzioni adeguate e aggiornate per la sicurezza dei dati sui dispositivi e sugli hardware usati per accedere alle proprie valute virtuali o per acquistare, conservare o trasferire queste valute. Inoltre, bisogna essere consapevoli che l’acquisto di valute virtuali da un’impresa regolamentata di servizi finanziari non mitiga i rischi sopra descritti.

AMF pubblica la sintesi della Consultazione sulle ICO.

L’AMF, il data 26.10.2017, aveva pubblicato un Documento di consultazione sulle ICO .

In data 22.02.2018 l’Autorità ha pubblicato la sintesi delle 82 risposte da cui emerge sostegno all’istituzione di un quadro giuridico appropriato per questo nuovo tipo di raccolta di fondi e per questo l’AMF ha deciso di proseguire i lavori sulla definizione di un quadro giuridico specifico per le ICO.

La consultazione ha confermato le conclusioni dell’analisi giuridica preliminare sulla difficoltà di dare una risposta univoca alla qualificazione dei token data la loro diversità.

L’AMF aveva presentato tre possibili opzioni per la regolamentazione:

1. Promuovere una good practice guide (guide de bonnes pratiques) senza modificare la normativa (opzione 1);

2. Estendere la portata delle normative esistenti per attrarre le ICO quali offerte di titoli al pubblico (opzione 3);

3. Proporre nuova normativa specifica per le ICO (opzione 3).

Il sostegno più forte (quasi due terzi delle risposte) lo ha ricevuto l’opzione 3, quella di un regolamento specifico sull’ICO, mentre un terzo delle risposte si è orientato per l’Opzione 1 da sola o in combinazione con un’altra opzione.

Le risposte alla consultazione convergono sulla necessità della presenza di un documento per informare gli acquirenti di token e che dovrebbe includere almeno informazioni su:

– Il progetto relativo all’ICO e alla sua evoluzione;

– Diritti conferiti dai token ;

– Il trattamento contabile dei fondi raccolti durante l’ICO.

La quasi totalità delle risposte converge, in ogni caso, sulla necessità che tale documento consenta l’identificazione della persona giuridica responsabile dell’offerta, dei fondatori e delle loro competenze, con la possibilità di un “visto” rilasciato dall’AMF o da un’istituzione ad hoc.

Infine, la grande maggioranza degli intervistati favorisce l’istituzione di regole per assicurare il sequestro dei fondi raccolti e l’istituzione di un meccanismo per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

LINK: http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2018?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F57711a6c-4494-4215-993b-716870ffb182

DOCUMENTO: Synthse des rponses la consultation publique portant sur les Initial Coin Offerings (ICO) et point d_tape sur le programme _UNICORN_.pdf

Osservazioni alla Consultazione pubblica sul Decreto Ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decr eto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

Di seguito le Osservazioni di Coinlex. alla Consultazione pubblica sul Decreto Ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni.

COINLEX_ConsultazioneDTTesoro.pdf

Il testo del Decreto in Consultazione è rinvenibile qui: http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html.