Month: February 2015

COMMENTO AL DOCUMENTO UIF DEL 02.02.2015 SULLE VALUTE VIRTUALI

Dopo il comunicato e le avvertenze di Banca d’Italia del 30.01.2015, anche l’Unità di Informazione Finanziaria espone le proprie riflessioni sulle Valute Virtuali, di cui le criptovalute sono un sottoinsieme.

L’UIF seguendo le definizioni di Banca d’Italia evidenzia come l’utilizzo delle valute virtuali possa esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale quali Financial Action Task Force (FATF), l’Autorità Bancaria Europea (EBA) e la Banca Centrale Europea (ECB).

Mentre Banca d’Italia nei suoi documenti paventa che le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valuta virtuale possano integrare attività bancaria, attività di raccolta del risparmio, prestazione di servizi di pagamento ovvero prestazione di servizi di investimento (attività soggette alla normativa antiriciclaggio), l’Ufficio di Informazione Finanziaria sottolinea come i prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio.

Detta apparente contraddizione chiarisce come non sia l’attività tipica prestata nel settore delle valute virtuali che fa nascere gli obblighi, ma il concreto funzionamento della stessa che va oltre detta tipica attività.

L’UIF pare affermare, quindi, che le attività prestate nel mercato delle valute virtuali non comportano l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.

Nel comunicato si invita i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ad aver cura di individuare le operatività connesse con le valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto, con esortazione particolare agli operatori di gioco di cui all’articolo 14, lettere d), e) ed e-bis) del decreto antiriciclaggio, segnalando prontamente le operazioni sospette.

Dopo questo comunicato l’Italia è il primo paese in Europa che chiarisce come le imprese che svolgono le attività tipiche nel settore non siano destinatarie degli obblighi anti-riciclaggio, comprese le attività di scambio e conversione di valute virtuali da/in valute aventi corso legale (Exchanger): di converso, tali attività sono soggette alle normative anti-riciclaggio in USA, Canada e vengono considerate quali Istituti di Pagamento in Francia.

Stefano Capaccioli

Rif.

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf

La Banca di Italia fa la sua mossa in tema di monete virtuali.

Sono soggette alla normativa antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231 del 2007; la novità riportata in un documento online datato 30 gennaio 2015.

L’ Unità di informazione finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia dalla normativa antiriciclaggio, d.lgs. 231/2007, ha pubblicato sul proprio sito internet un documento intitolato “Utilizzo anomalo di valute virutali”.

Nel corpo del documento ben non è dato ad intendersi cosa vi sia di “anomalo” nell’utilizzo delle monete virtuali di cui  .. A oggi, nel mondo, ne risultano oltre 500.. la più diffusa è “Bitcoin” .. (cit) ma è ben chiaro l’intento di rientrare nel solco degli avvertimenti lanciati nei mesi precedenti da FATF, ECB e EBA .

Le cripto valute sono in grado di trasferire risorse finanziarie e, per ora, i soggetti  deputati alla scambio e alla conservazione non rientrano tra i soggetti incaricati al monitoraggio fiscale e all’adeguata verifica della clientela; motivo per cui l’utilizzo delle valute virtuali potrebbe essere rivolto ad attività criminali come il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro.

Per questo motivo e alla luce delle “numerose segnalazioni” giunte alla UIF, i destinatari del d.lgs 231/2007, di cui dall’articoli 10 e ss., negli intenti dell’organismo interno alla Banca Centrale, devono predisporre tutti gli adempimenti necessari all’identificazione e alla segnalazione delle operazioni poste in essere con l’utilizzo di valute virtuali.

Devono essere segnalate con particolare riguardo le operazioni che per carattere soggettivo, territoriale (Estero ma anche zone a rischio infiltrazione criminale che, stando alla cronaca recente, riguarda tutto il territorio nazionale) e per ogni altra informazione destino l’attenzione degli intermediari. La ripetitività di tali operazioni, soprattutto se in un arco temporale circoscritto, deve destare maggior attenzione.

Parrebbe quindi volersi intendere che ogni operazione avente ad oggetto valute virtuali transitante per i intermediari finanziari (ma anche venuta a conoscenza degli altri soggetti ricompresi nella normativa)  sia per sua stessa natura passibile di necessità di informativa e segnalazione antiriciclaggio.

Gli effetti di tale improvvisa impostazione del UIF potrebbero essere opposti alle intenzioni dell’organismo di vigilanza: chi non ha nulla da nascondere continuerà ad operare tramite sistemi degli intermediari finanziari con un’alta possibilità di essere segnalato (grossi flussi di segnalazioni inconsistenti), mentre chi, al contrario, vorrà sottrarsi al monitoraggio opterà per il ritorno al contante e strumenti non tracciabili evitando il rischio della delazione.

Paolo Luigi Burlone